
Anche questa estate Cava de' Tirreni sarà in prima fila nella lotta agli incendi per conservare e difendere le vaste aree boschive del territorio metelliano, bene insostituibile per la qualità della vita dei cittadini.
Attraverso un ordinanza, il sindaco Vincenzo Servalli, rivelato che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, il rischio incendi aumenta notevolmente, ordina:
- Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2020, all'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, nei terreni con essi confinanti è vietato accendere fuochi.
- Dal 15 giugno al 30 settembre 2020 è vietato accendere fuochi nei pascoli, in particolare in tutte quelle aree dove il soprassuolo è rivestito da caotico erboso permanente, anche se sottoposto ad intervalli superiori ai 1 O anni e/o se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate ad una distanza minima di mt. 20.
- Nello stesso periodo di cui innanzi, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare e/ o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- E' consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli, in deroga ai punti 1, 2 e 3: a. a coloro che per motivi di lavoro soggiornano nei boschi, adottando le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili; il fuoco deve essere acceso strettamente per il periodo necessario al riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazione è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo; b.nelle aree opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate è consentito, altresì, l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna curando in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
- E' vietato nello stesso periodo di cui ai punti 1 e 2 nei boschi e nei pascoli, compiere tutte quelle attività e ogni altra operazione che possano creare comunque pericolo immediato d'incendio. Si riporta ,di seguito, l'elenco delle attività non consentite: a. bruciare i residui di coltivazioni agricole, o di qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da orti, giardini, parchi pubblici e privati, da sfalcio di erba o potatura di piante, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o da fabbricati destinati a civili abitazioni. b.far brillare mine; c.usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; d.usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
- Nel restante periodo dell'anno è possibile, preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, Sindaco e Stazione Carabinieri Forestale di Cava de' Tirreni, accendere fuochi: nei boschi; nei terreni agricoli a distanza inferiore a 50 m. dai boschi stessi; nei pascoli.
- Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento e bruciamento secondo le seguenti modalità: L'abbruciamento è consentito dalle prime ore dell'alba fino alle ore 10:00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto; Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020; La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente comunicate al Sindaco ed a Stazione Carabinieri Forestale di Cava de' Tirreni, competente per territorio.
- Dal 15 giugno 2020 al 30 settembre 2020 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.
- In ogni periodo dell'anno è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale : di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse o gli impianti pubblici presenti ( cavidotti pubblica illuminazione, pali e corpi illuminanti, cavidotti energia elettrica e telefonici etc. ) o la segnaletica stradale verticale provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale; di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco.
- In ogni periodo dell'anno è fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni o di aree incolte poste sul territorio comunale, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti ed evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti ecc., eliminando il rischio inneschi incendi e la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.
Le operazioni di cui ai punti 9 e 10 dovranno essere eseguite ad horas.
Si evidenzia che:
- le violazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6, 7, e 8 della legge 353/2000, al pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad€ 10.329,14,·
- le violazioni di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) sono punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art.
47 comma 1, lett. b) allegato C della legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996, al pagamento di una somma da un minimo di€ 51,65 ad un massimo di€ 516,46;
- le violazioni di cui al punto 10) sono punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lvo 285/92 "Codice della Strada", al pagamento di una somma da € 169,00 a € 679,00 con obbligo della sanzione accessoria del ripristino dellostatodeiluoghi;
- le violazioni di cui ai punti 11) e 12) sono punibili con le sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00;
Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e Carabinieri Forestali di Cava de' Tirreni sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Copia della presente è inviata:
Comando di Polizia Municipale di Cava de' Tirreni ;
Tenenza Carabinieri di Cava de' Tirreni;
Stazione Carabinieri Forestali di Cava de' Tirreni
Commissariato Polizia di Stato di Cava de' Tirreni;
Tenenza Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni;
A.S.L. "SA1" U.O.P. di Cava de' Tirreni, piazza Eugenio Abbro, 10;
Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Salerno;
Giunta Regionale della Campania Settore Tecnico Amm.vo Prov.le Foreste -Salerno;
Regione Campania Settore Foreste Caccia e Pesca - Centro Direzionale NAPOL
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