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Cronaca

Sgravi fiscali negati alle imprese del Sud

Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 7 febbraio 2002 00:00:00

Recenti sentenze della Corte di Cassazione ripropongono l'argomento delle agevolazioni fiscali sui redditi prodotti dalle imprese operanti nei territori agevolati dell'Italia Meridionale, facendo discutere sulle disparità che in taluni casi si evidenziano. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, chiamata di recente a pronunziarsi sulla legittima spettanza dell'agevolazione Irpeg sui redditi derivanti dall'ampliamento dell'attività produttiva realizzato da una azienda, ha previsto che tale beneficio possa essere concesso solo alle società di nuova costituzione.

La sentenza del 2001

I giudici, con la sentenza n. 15866 del 14 dicembre 2001, hanno inteso confermare l'orientamento espresso con la sentenza n. 7514 del 5 giugno 2000, ed applicare la norma secondo il suo preciso dato letterale, contrariamente a quanto ha inteso stabilire recentemente la stessa Sezione Tributaria della Corte, chiamata a pronunziarsi sulle medesime agevolazioni territoriali a favore di iniziative originariamente non ritenute ammissibili. Dalla costituzione della Sezione Tributaria, avvenuta oltre due anni fa, abbiamo spesso assistito, infatti, ad un'interpretazione logico-sistematica della legislazione sull'argomento, tendente al riconoscimento delle agevolazioni a favore di tutte quelle iniziative che, in ogni caso, contribuiscono al miglioramento delle capacità produttive e dei livelli occupazionali dei territori.

La legittimità delle agevolazioni

In tal senso, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittima applicabilità delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno a favore delle imprese edili, delle società di progettazione, dei laboratori di analisi e perfino le società di factoring, ritenendo che queste iniziative, benché di natura non strettamente «industriale», abbiano in ogni caso contribuito all'intento di sviluppo dei territori agevolati. Da ultimo, in materia di imprese edili, la Corte ha emesso la sentenza n. 15734 del 13 dicembre 2001, confermando l'applicabilità delle agevolazioni Ilor, pur in assenza di stabilimento industriale tecnicamente organizzato. Nei casi innanzi citati, la Corte ha palesemente inteso ampliare il semplice dato letterale della norma, che riteneva agevolabili esclusivamente le «iniziative produttive» agevolmente riscontrabili solo negli «opifici industriali». In materia di ampliamenti industriali, invece, i giudici hanno inteso attenersi al dato letterale della norma, che ammette ai benefici ai fini Irpeg esclusivamente le società di nuova costituzione ed i relativi redditi prodotti. L'agevolazione concessa dal legislatore è di indubbia rilevanza, poiché ha comportato in un primo tempo la riduzione al 50 per cento dell'aliquota Irpeg, e, con l'introduzione della legge 64 del 1986, l'esonero totale dall'imposta per un periodo di dieci anni.

L'elusione della norma

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che gli imprenditori più scaltri hanno agevolmente ovviato al vincolo imposto dalla norma costituendo una nuova società. Quest'ultima ha, così, realizzato gli investimenti programmati ed ottenuto le agevolazioni fiscali previste. In questo caso gli imprenditori hanno potuto eludere la norma ed accedere alle rilevantissime agevolazioni. Non hanno, però, rafforzato l'azienda originaria, che, contrariamente, avrebbe potuto generare più significativi sviluppi dei livelli occupazionali e, quindi, realizzare il concreto sviluppo dei territori agevolati perseguito dal legislatore. Le pronunzie della Corte sull'argomento si pongono, inoltre, in netto contrasto con molte sentenze delle Commissioni Tributarie, che hanno ripetutamente riconosciuto le agevolazioni in questione.

Il requisito di nuova iniziativa

Fra le tante si evidenziano alcune sentenze importanti per la loro notevole puntualità. La Commissione Tributaria Centrale, con decisione n. 4490 del 9 dicembre 1983, ha ritenuto che il requisito di "nuova iniziativa" non debba essere ricondotto necessariamente ad una nuova società, intendendosi che il carattere della novità «sussiste non solo quando si abbia un incremento dell'economia locale - il che si verifica nell'ipotesi di potenziamento strutturale e di innovazioni realizzate, pur se relative ad imprese già esistenti - ma anche quando la nuova iniziativa imprenditoriale consente il mantenimento del tessuto occupazionale».

La Commissione Tributaria

La Commissione Tributaria di II grado di Salerno, nel gennaio 1992 si è pronunziata, con la decisione n. 38, a favore dei contribuenti, ritenendo che «la restrittiva interpretazione della norma - sostenendo che la riduzione dell'Irpeg può essere accordata soltanto alle imprese che si costituiscono ex novo - contrasta fortemente con lo spirito della legge, la cui conclamata valenza economico-sociale mal si concilia con i limiti applicativi prospettati dall'Ufficio». Anche la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 230 del 7 dicembre 1999, si è pronunziata in conformità, prevedendo che spettano «i benefici Irpeg ad ogni ipotesi di nuova iniziativa produttiva posta in essere anche da soggetti societari già esistenti. Tali nuove iniziative possono realizzarsi sia estendendo gli impianti che con nuovi opifici, rispondendo in ogni caso alle finalità del legislatore che mira innanzi tutto alla creazione di nuove opportunità di lavoro». E', pertanto, auspicabile che la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sui numerosi procedimenti tuttora pendenti sull'argomento, riveda il suo autorevole orientamento, così come ha fatto per altre norme agevolative.

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