Tu sei qui: CronacaLinea staccata, il gestore telefonico resta senza voce...
Inserito da (admin), martedì 26 maggio 2015 00:00:00
I titolari di contratto telefonico hanno diritto al recesso senza dover sostenere alcun costo, oltre ad un congruo risarcimento nel caso il servizio venga sospeso coattivamente senza alcun preavviso. È quanto stabilito nella sentenza emessa nei giorni scorsi dal Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, Marcella Pellegrino, che ha fatto chiarezza sulla normativa che regola i rapporti tra i gestori di telefonia fissa ed i clienti.
Il caso, sottoposto all’attenzione del giudice dalla Presidente della sezione cavese del Codacons, Daniela Picozzi, presentava più anomalie. L’utente infatti, dopo aver chiesto la disdetta del contratto al suo gestore di telefonia fissa, si era visto recapitare una bolletta nella quale, per la cessazione del servizio, era stato richiesto il pagamento di circa 90 euro. Da qui la raccomandata di reclamo inviata dall’avv. Picozzi, a cui è seguita la sospensione coattiva, senza alcun preavviso, di una seconda linea telefonica di cui l’utente si avvaleva, sempre da parte dello stesso gestore. Il caso è finito davanti al Giudice di pace, che ha dato ragione al consumatore stabilendo innanzitutto che “i costi per attività di cessazione servizio applicati dagli operatori telefonici, a seguito di disdetta da parte dell’utente, non sono dovuti”.
“L’articolo 1 comma III del cosiddetto decreto Bersani del 2007 - si legge nella sentenza - ha stabilito che i contratti stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore; non possono, poi, imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
Inoltre, come sottolineato dall’avv. Picozzi, «attualmente il concetto della gratuità del recesso è stato confermato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale ha stabilito che le compagnie telefoniche sono tenute a specificare le spese con elencazione analitica, qualora applichino dei costi per recesso». Spesso invece, come nel caso in questione, accade che le compagnie telefoniche indichino in fattura genericamente “costi per attività cessazione servizio”, senza precisare nulla.
Ma il Giudice di pace ha focalizzato la sua attenzione anche sulla sospensione del servizio telefonico, senza alcun preavviso, da parte del gestore. Nella sentenza si riconosce il diritto di indennizzo “per l’arbitraria sospensione della linea telefonica da parte della società, secondo quanto previsto dalla delibera 73/11 dell’Agcom”. Ed in base ai parametri fissati dall’Authority, il giudice ha riconosciuto 520 euro di indennizzo per 52 giorni di sospensione.
Alfonsina Caputano
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