Tu sei qui: CronacaCredito d'impresa e Tremonti-bis: i casi di revoca
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 18 aprile 2002 00:00:00
In un'analisi dei punti più importanti della disciplina del credito d'imposta e della Tremonti-bis, non possono mancare le ipotesi di revoca. Le due agevolazioni vengono disapplicate nel caso in cui, entro un certo arco temporale, i beni agevolati siano alienati o dismessi. È prevista, cioè, una clausola antielusiva, allo scopo di evitare che i beni strumentali siano acquistati con il solo fine di beneficiare dell'agevolazione.
Credito d'imposta
Nel caso del credito d'imposta, è previsto che i beni agevolati debbano entrare in funzione entro il secondo periodo successivo a quello della loro acquisizione, e che non possano essere alienati, dismessi o destinati ad unità produttive diverse da quella originaria entro cinque periodi a partire da quello di entrata in funzione. Nel caso in cui non siano rispettati i due vincoli appena citati, il credito d'imposta relativo all'anno di acquisto del bene alienato o dismesso viene ricalcolato, ed il credito di cui il beneficiario ha goduto indebitamente deve essere restituito, maggiorato degli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi relativa al periodo della dismissione.
Il divieto di alienazione ed il rimpiazzo del bene agevolato
Il divieto di alienazione, tuttavia, non è assoluto, perché l'agevolazione non è revocata se il bene alienato è rimpiazzato da un altro bene della stessa categoria merceologica, avente le medesime caratteristiche tecniche. Se, ad esempio, un'impresa, nel 2002, acquista un bene del valore di 10.000 euro, sul quale gode di un credito d'imposta pari a 5.000, e lo fa entrare in funzione nel 2003, non potrà distoglierlo dal patrimonio aziendale prima del 2009. Se l'impresa volesse sostituire il bene in questione, dovrebbe avere l'accortezza di farlo con un bene nuovo di caratteristiche simili e di valore almeno uguale al residuo valore contabile del bene acquistato nel 2002. Fino al 2006, essendo la legge sul credito d'imposta ancora in vigore, l'impresa ha diritto a far concorrere il nuovo bene alla determinazione del credito d'imposta dell'anno per la differenza tra il suo costo ed il residuo valore contabile del bene da sostituire, se positiva. Se, invece, il costo del bene fosse inferiore al residuo valore contabile del bene da sostituire, si dovrebbe ricalcolare il credito d'imposta relativo al 2002, decurtando il valore dell'investimento netto della differenza.
La Tremonti-bis
Le ipotesi di revoca della Tremonti-bis muovono dal medesimo presupposto, cioè l'alienazione o la dismissione di un bene agevolato, se effettuate entro il secondo periodo dall'acquisto per i beni mobili, oppure entro il quinto per i beni immobili. Se si verifica un'ipotesi di revoca, il beneficiario dell'agevolazione deve aumentare il suo reddito imponibile del periodo della parte di detassazione di cui ha goduto nell'esercizio in cui il bene è stato acquistato, e nella misura in cui la detassazione è a tale bene riferibile.
L'acquisto di macchinari
Se, dunque, nel 2002 un'impresa acquista quattro macchinari del valore di 3.000 euro ciascuno, ottenendo una detassazione di 4.000 euro, e nel 2003 ne vende uno, deve aumentare il suo reddito imponibile di 1.000 (cioè un quarto di 4.000), o del corrispettivo o valore normale del bene, se inferiore a 1.000. Non è previsto, nel caso della Tremonti-bis, il rimpiazzo dei beni ceduti con beni della stessa categoria, per cui la dismissione e l'alienazione comportano la revoca del beneficio in ogni caso. Bisogna sottolineare, però, che, a fronte della mancata possibilità di rimpiazzo, il periodo di sorveglianza è di cinque anni per i beni immobili, ma di soli due anni per i beni mobili, mentre nel credito d'imposta è di cinque anni per tutti i beni.
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