CronacaCofima, doppia battaglia giudiziaria

Cofima, doppia battaglia giudiziaria

Inserito da (admin), mercoledì 18 giugno 2014 00:00:00

Giovedì 26 giugno si terrà innanzi al TAR di Salerno l’udienza di discussione relativa alla lottizzazione abusiva inopinatamente e temerariamente contestata alla “Califano & Panico” dal Funzionario comunale preposto ed a tanto incaricato.

L’ordinanza comunale di contestazione è stata già annullata negli effetti in occasione dell’udienza di sospensiva del gennaio scorso, quando i giudici del TAR con un’articolata e ben spiegata motivazione ritennero di decidere in tal senso, «...considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, presenta profili di fondatezza con riguardo alla mancata piena ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale con la quale sono state annullate precedenti ordinanze emesse ai sensi dell’art. 30 dpr 380/2001, e con riguardo alla mancata evidenziazione del vulnus alla potestà programmatoria comunale, tanto in considerazione della destinazione promiscua, industriale e commerciale della zona, D4 (piccola industria-commercio-attività terziarie ex PRTC vigente) nell’ambito della quale si sarebbe consumata l’asserita lottizzazione abusiva, che della risalente urbanizzazione dell’area e dell’ampio arco di tempo (un ventennio) nel corso del quale sono stati realizzati gli accertati frazionamenti dell’area “ex Ceramica Cava”; Viste anche le conclusioni del consulente tecnico del PM, riportate nella richiesta di archiviazione, e le conformi argomentazioni del Pubblico Ministero, in merito alla insussistenza di alcuna lottizzazione abusiva atteso che i frazionamenti, le vendite e i mutamenti di destinazione d’uso sarebbero avvenuti tutti nel rispetto della destinazione di zona del PTC...».

Per quanto riguarda, invece, la causa intentata dal Comune contro la Curatela Fallimentare, tendente ad ottenere l’annullamento dell’acquisto e la restituzione del prezzo pagato, trattata dal giudice Iachia, lo stesso nell’udienza del 04/06/14, dopo le insistenti richieste del Comune, ha deciso di nominare un CTU, non accettando però le domande proposte dall’ente metelliano, che intendeva chiedere allo stesso la sussistenza della lottizzazione.

Il giudice, dopo articolata discussione che ha visto contrapposte le parti, ha formulato invece diverse domande allo stesso relative alla conformità del solo bene compravenduto e non estese alla proprietà vicina Califano & Panico. Tali domande vertono esclusivamente sulla conformità di quanto venduto al Comune rispetto a quanto pubblicizzato in bando e poi trasferito allo stesso.

In pratica, il CTU nominato, ing. Autuori, dovrà «...accertare se il consulente tecnico del Tribunale avesse descritto esattamente la situazione del bene compravenduto, avesse individuato tutti gli elementi inerenti la non conformità del bene sicché qualunque acquirente, anche meno addentro di quello che se lo è aggiudicato, potesse accorgersi dell’esatta portata delle situazione e potesse assumere le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici non solo con riferimento al bene compravenduto, ma all’intero comparto in cui era originariamente inserito...».

Le domande relative alla sussistenza della lottizzazione sono state escluse poiché un’eventuale perizia in merito «...non si tratterebbe di uno strumento volto ad integrare le conoscenze tecniche del giudicante, ma di attività inopinatamente compiuta al fine di individuare elementi inerenti l’illegittimità degli atti amministrativi già esclusa in altre sedi giudiziarie...», conclude Iachia, concedendo al tecnico 120 giorni per il deposito della perizia e fissando l’udienza per la discussione il 10/12/14.

Traspare da questa decisione una corretta impostazione del problema: il Comune sapeva, non poteva non sapere ed era l’unico soggetto deputato a conoscere la conformità urbanistica ed edilizia del bene acquistato, pertanto ogni speranza di restituzione del bene si potrebbe in via astratta ipotizzare solo nel caso in cui il bene, all’atto della vendita e del trasferimento, fosse stato diverso da quanto pubblicizzato in bando. Cosa sulla quale si dovrà esprimere il CTU, ma che non è però rispondente al vero.

“Califano & Panico”

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