CronacaTarsu, l'Avvocatura comunale boccia le istanze di rimborso

Tarsu, l'Avvocatura comunale boccia le istanze di rimborso

Inserito da (admin), mercoledì 22 gennaio 2014 00:00:00

Dopo l’accesa discussione in Commissione, è stato reso noto il parere dell’Avvocatura comunale richiesto dal sindaco Galdi circa le determinazioni da assumere sull’istanza presentata da migliaia di cavesi relativa al rimborso/conguaglio dell’eventuale eccedenza del gettito Tarsu rispetto al costo del servizio, determinata secondo i richiedenti dall’afflusso nelle casse dell’Ente di somme recuperate in virtù del contrasto all’evasione della tassa.

«La pretesa - si legge nella nota dell’Avvocatura - troverebbe fondamento normativo nell’articolo 5, comma 4, del regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu, che recita: qualora il gettito della tassa superi il costo del servizio già iscritto nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio/rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale del tributo dovuto per l’anno successivo».

Da quanto si legge nel parere, l’Avvocatura comunale è dell’avviso che l’istanza non possa essere accolta, «in quanto frutto di una lettura non condivisibile della disposizione esaminata e, comunque, del quadro normativo che regola la materia. La norma invocata nel modello di istanza attiene a fattispecie diversa ed in nessun modo assimilabile al caso in esame. Infatti, in essa è stabilito il diritto al conguaglio/rimborso in favore del cittadino qualora il gettito della tassa superi il costo del servizio già iscritto nel bilancio di previsione. Presupposto del rimborso, quindi, è che in sede di redazione del bilancio si accerti uno scostamento tra il gettito accertato ed il costo del servizio, come già iscritto in bilancio, tale per cui l’importo del prima sia maggiore del secondo. In tal caso l’Ente, in sede di determinazione della tariffa per l’anno successivo, corregge gli accertamenti e riconosce ai contribuenti un credito deducibile in percentuale del tributo dovuto per l’anno successivo».

«Da tale meccanismo - sentenzia l’Avvocatura comunale - esula la produzione di gettito derivante da ruoli suppletivi emessi in attuazione di attività di recupero dell’evasione. Questa non costituisce in senso tecnico “eccedenza di copertura del costo” e non determina quindi un obbligo di restituzione ai sensi di quanto sancisce il regolamento. Inoltre, bisogna considerare che gli importi a tale titolo accertati affluiscono nelle casse dell’Ente in modo discontinuo, essendo riferiti a periodi di imposta di annualità trascorse, dal momento che la loro riscossione dipende da complesse attività istruttorie. Già da tale constatazione si può escludere l’operatività del sistema di rimborso, il quale richiede invece l’acquisizione di dati contabili certi entro un tempo determinato».

Nonostante il parere dell’Avvocatura comunale lasci presagire poche speranze per i contribuenti cavesi che hanno chiesto il rimborso, “Città Democratica” annuncia di proseguire la battaglia. «Stiamo già predisponendo gli atti per tutelare i contribuenti e per affermare la legittimità dell'istanza», annuncia Luigi Gravagnuolo.

Valentino Di Domenico - Metropolis

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