CronacaProposta di legge sull'acqua, il Comune di Cava aderisce

Proposta di legge sull'acqua, il Comune di Cava aderisce

Inserito da L'Addetto Stampa Mariella Sportiello (admin), giovedì 10 dicembre 2009 00:00:00

Il Sindaco di Cava de’Tirreni, Luigi Gravagnuolo, e l’Amministrazione Comunale aderiscono alla proposta di legge d’iniziativa popolare concernente “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico”.

Attualmente la proposta di legge è all’esame della Commissione Parlamentare Ambiente e l’Amministrazione di Cava de’Tirreni ha deciso di inserire come punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la modifica dello statuto per la definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica.

LA PROPOSTA DI LEGGE

- L’articolo 1 stabilisce le finalità della legge, identificate come la definizione dei principi con cui deve essere gestito il patrimonio idrico nazionale e la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua.

- L’articolo 2 stabilisce i principi generali, definendo l’acqua come bene finito da tutelare anche per le generazioni future, l’accesso all’acqua come diritto umano inviolabile, l’indisponibilità dell’uso della stessa secondo logiche di mercato, la subordinazione del prelievo alla concessione da parte delle pubbliche amministrazioni, la priorità dell’uso per l’alimentazione e l’igiene umana, la priorità dell’uso produttivo per l’agricoltura e l’alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell’uso.

- L’articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela ed alla pianificazione della risorsa acqua, definendo l’obbligatorietà per ogni bacino idrografico di dotarsi entro due anni di un bilancio idrico di bacino e di una pianificazione delle destinazioni d’uso dell’acqua, vincolando all’esistenza di questi ultimi le concessioni al prelievo; designando l’esclusività di destinazione all’uso umano per le acque così definite per le loro caratteristiche qualitative; stabilendo gli strumenti per la conservazione della qualità della risorsa; vincolando al rispetto di quanto stabilito sopra ogni nuova concessione relativa alle acque minerali.

- L’articolo 4 stabilisce i principi relativi alla gestione del servizio idrico, definendo tale servizio privo di rilevanza economica e sottratto ai principi della libera concorrenza, poiché persegue finalità sociali ed ambientali di pubblico interesse.

- L’articolo 5 stabilisce i principi del governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua, definendo le modalità della gestione integrata, la proprietà pubblica ed inalienabile delle infrastrutture e delle reti e l’affidamento della gestione in via esclusiva ad enti di diritto pubblico.

- L’articolo 6 stabilisce le modalità della fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e definendo i tempi ed i vincoli per la trasformazione degli affidamenti in essere attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico. Il medesimo articolo definisce anche il ricorso ai poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto.

- L’articolo 7 stabilisce, al fine di attuare i processi previsti dalla fase di transizione, l’istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione, delegando il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ad emanare apposito regolamento entro tre mesi.

- L’articolo 8 stabilisce le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale, definendo a carico della stessa la copertura in parte dei costi di investimento e la copertura dei costi di erogazione del quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

- L’articolo 9 stabilisce le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa, definendo l’erogazione gratuita di 50 litri per abitante come quantitativo minimo vitale giornaliero; definendo i principi cui dovranno conformarsi le normative regionali per la definizione delle fasce tariffarie per consumi superiori; definendo come interna alla tariffa per gli usi non domestici una quota parte da destinare alla copertura dei costi di investimento, dei costi delle attività di bonifica dagli inquinanti e delle attività di prevenzione e controllo.

- L’articolo 10 stabilisce i principi del governo partecipativo del servizio idrico integrato che le normative regionali dovranno disciplinare.

- L’articolo 11 stabilisce, al fine di favorire l’accesso all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, l’istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà internazionale, finanziato dal prelievo in tariffa di 1 cent/euro per metro cubo di acqua erogata e dal prelievo fiscale nazionale di 1 cent/euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata; il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all’accesso all’acqua.

- L’articolo 12 stabilisce la copertura finanziaria della legge, definendo l’allocazione di risorse per il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione attraverso una riduzione pari al 5% delle somme destinate nell’anno finanziario 2005 alle spese militari; la destinazione di quota parte, pari a 2 mld/euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all’elusione ed all’evasione fiscale; la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico; la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell’IVA applicata sul commercio delle acque minerali; l’allocazione di risorse derivanti dall’introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l’uso di sostanze chimiche inquinanti.

- L’articolo 13 stabilisce l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quanto definito nella legge.

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