CronacaPrevenzione infortuni in edilizia, Regione Campania approva nuovo regolamento

Prevenzione infortuni in edilizia, Regione Campania approva nuovo regolamento

Inserito da (Redazione), mercoledì 23 ottobre 2019 13:17:22

La Regione Campania ha approvato il nuovo regolamento per la prevenzione del rischio caduta dall'alto e per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.

Pubblicato sul BURC n. 58 del 7 ottobre 2019 il nuovo regolamento sui lavori in quota della Regione Campania: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile".

Il nuovo regolamento della Campania sui lavori in quota

Il regolamento rispetta le seguenti norme:

e definisce:

Il regolamento si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore dello stesso (ossia l'8 ottobre 2019).

Ambiti di applicazione

Il regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell'articolo 1, compresi:

  1. la manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50% ovvero, nell'ipotesi di coperture superiori a 200 m² in pianta, comunque non inferiore a 100 m²;
  2. il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dal dpr n. 380/2001, che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, sia di proprietà privata che pubblica;
  3. l'installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
  4. gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento.

Il regolamento si applica altresì agli interventi rientranti nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi, la verifica circa l'applicazione delle nuove disposizioni è affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Interventi esclusi

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili ad attività di edilizia libera, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
  3. le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto, da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
  4. gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà, comunque, essere redatto l'Elaborato Tecnico della Copertura indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura.

Elaborato Tecnico della Copertura

L'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) è redatto in fase di progettazione e fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dlgs n. 50/2016.

A tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione della sicurezza (cioè avente gli obblighi di cui all'art. 91 del dlgs 81/2008). Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell'intervento.

L'Elaborato Tecnico della Copertura è aggiornato e completato entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell'art. 92 del dlgs 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.

Contenuti

L'Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i seguenti contenuti:

  1. a) elaborati graficiin scala non inferiore a 1:100, in cui siano indicati:
  2. l'area di intervento;
  3. le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;
  4. le caratteristiche fisiche e dei materiali delle coperture;
  5. la distribuzione degli impianti tecnologici e le relative linee di adduzione;
  6. il punto di accesso;
  7. la presenza di eventuali dispositivi per l'accesso;
  8. la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio e/o di dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
  9. il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura;
  10. i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
  11. l'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
  12. i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
  13. le aree della copertura non calpestabili;
  14. le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
  15. le misure relative al recupero in caso di caduta;
  16. b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive;
  17. c) planimetria di dettaglio della copertura in scala non inferiore a 1:100, nella quale siano evidenziati gli elementi, specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;
  18. d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l'accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche;
  19. e) certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento;
  20. f) dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto;
  21. g) piano di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Ambiti di applicazione

L'ETC è necessario nei seguenti casi:

  1. per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori;
  2. per le istanze di sanatoria comprendenti interventi eseguiti sulle coperture;
  3. in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità.

L'assenza o l'incompletezza dell'Elaborato Tecnico della Copertura previsto, determina l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio e costituisce causa ostativa all'efficacia della SCIA.

Conservazione

L'Elaborato Tecnico della Copertura è consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori/progettista/direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile, ed è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione.

Misure preventive e protettive

Il capo II del nuovo regolamento della Regione riporta inoltre:

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