CronacaCovid in Campania, da venerdì coprifuoco dalle 23 alle 5: l'ordinanza di De Luca

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Covid in Campania, da venerdì coprifuoco dalle 23 alle 5: l'ordinanza di De Luca

il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato l’ordinanza n. 83 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19

Inserito da (redazione), giovedì 22 ottobre 2020 14:35:20

D'intesa con il Ministro della Salute, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato l'ordinanza numero 83 che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Di seguito i punti essenziali:

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all'adozione di un prossimo DPCM:

- è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le 23,30;

- fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

- per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro

La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.

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ordinanza-n-83-del-22-10-2020-1k5s7r6n5zkf44tr.pdf