CronacaCofima, aut aut del Tribunale al Comune

Cofima, aut aut del Tribunale al Comune

Inserito da (admin), mercoledì 22 gennaio 2014 00:00:00

Si è tenuta stamani, mercoledì 22 gennaio, presso la III Sezione Civile del Tribunale di Salerno, innanzi al Giudice Iachia, l’attesa udienza relativa alla causa che vede contrapposto il Comune metelliano al Tribunale fallimentare di Salerno.

Come noto, a seguito della prima temeraria ordinanza di lottizzazione abusiva “preconfezionata” all’uopo, il Comune di Cava de’ Tirreni convenne la Curatela fallimentare COFIMA Spa innanzi al Giudice, per sentir dichiarata la nullità del decreto di trasferimento del bene acquistato all’asta e la contestuale restituzione del prezzo pagato, dichiarando che l’immobile fosse incommerciabile ed inutilizzabile.

Nell’udienza di febbraio 2013 venne chiamata in causa la Califano & Panico poiché responsabile, a detta del funzionario, della lottizzazione abusiva dell’area e la trattazione della causa fu rinviata al 18 settembre 2013. In tale udienza, vista l’archiviazione nel frattempo intervenuta dell’ipotesi di lottizzazione di cui alla ordinanza del Comune, i legali incaricati dal Municipio chiesero con insistenza ed ottennero un rinvio ad oggi della discussione, visto che il funzionario si era detto in procinto di emettere un’ulteriore ordinanza dello stesso tenore e contenuto di quella archiviata con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Stamani si è tenuta tale udienza ed i legali del Comune hanno richiesto un ulteriore rinvio, nulla potendo opporre alla ordinanza del TAR n. 02185/2013 di gennaio, che di nuovo censura ed annulla l’operato del funzionario e che fa decadere l’unica motivazione addotta per la richiesta di annullamento dell’acquisto COFIMA. Questa volta il giudice Iachia, accogliendo senza dubbio alcuno le richieste dell’avv. Bonavitacola (legale della Califano & Panico), ha ritenuto pretestuose le istanze del Comune e ben meritevoli di nota le lagnanze del privato, costretto da anni all’immobilità assoluta per colpe non a lui ascrivibili.

Ha quindi fissato, ai sensi dell’art. 183 comma 6 cpc, il termine per il deposito delle precisazioni, assicurando di fatto dei tempi certi per la definizione di una questione strumentalmente utilizzata dagli amministratori metelliani per sottrarsi alle responsabilità penali ed erariali rispetto ad un acquisto azzardato, che mai e poi mai poteva essere effettuato in assenza del parere obbligatorio e preventivo di regolarità tecnica e contabile.

Tale mancanza non mancherà di dispiegare i suoi effetti e peserà per i danni causati non solo sulle casse comunali, ma anche su quelle dei singoli Consiglieri comunali che ebbero a votare a favore dell’acquisto.

Califano & Panico

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