CronacaCittadino cavese manda ko Equitalia

Cittadino cavese manda ko Equitalia

Inserito da (admin), venerdì 18 settembre 2015 00:00:00

Tocca a Equitalia dimostrare l’avvenuta notifica della cartella esattoriale e non basta che esibisca l’avviso di ricevimento, ma deve produrre il deposito dell’originale dell’atto completo della relazione di notifica. Lo ha stabilito la sezione salernitana della Commissione tributaria regionale, accogliendo il ricorso di un contribuente cavese, che ha ottenuto così l’annullamento di 9 intimazioni di pagamento.

Il contenzioso riguardava l’esazione di tributi comunali. Il contribuente, R.R. le sue iniziali, aveva chiesto che fossero dichiarate nulle, spiegando di non aver ricevuto la notifica né degli atti impositivi né delle cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, e che quindi erano ormai trascorsi i tempi della prescrizione. I giudici del primo grado gli diedero torto, accontentandosi di fotocopie delle relazioni di notifica per ritenere assolto l’adempimento e non decorsa la prescrizione. Ora, però, la pronuncia d’appello ribalta quella decisione, rilevando tra l’altro che quelle fotocopie erano collegate non alle cartelle, ma ad estratti di ruolo, cioè ad atti interni dell’esattore.

Non solo: accogliendo il ricorso dell’avv. Stefania Merrone, la Commissione ha pure evidenziato che “la dimostrazione della notificazione di un atto può essere data soltanto con il deposito dell’originale dell’atto (la cui copia si assume pervenuta al destinatario) completo della relazione di notificazione” ed ha ribadito che “ove la relazione di notificazione sia separata dall’atto, è necessario fornire la prova del collegamento tra la notificazione e l’atto”. Nel caso di specie mancava, invece, la prova di quale fosse stato l’atto notificato né della sua conformità all’originale.

Altro principio espresso dal Collegio è che “come la produzione del solo avviso di ricevimento di un atto giudiziale non sarebbe ritenuto idoneo per ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio, così nel caso in esame la sola produzione di un avviso di ricevimento non è sufficiente a dimostrare quale sia stato l’atto notificato”. Secondo il Collegio non si può chiedere al destinatario (cioè al contribuente) di fornire una “impossibile prova negativa”, ma incombe tutto su Equitalia l’onere di provare l’avvenuta notifica dell’atto.

Per l’avvocato Merrone (che è delegato dell’Associazione Consumatori e Utenti e referente nella provincia di Salerno della Fondazione AdAstra) la pronuncia della Commissione tributaria costituisce un precedente importante e fa da spartiacque per decidere della legittimità delle richieste di Equitalia. «Questa sentenza si segnala - spiega - poiché rappresenta senza dubbio un importante riconoscimento dei diritti del cittadino ed una chiara chiamata all’osservanza delle norme da parte di Equitalia».

Il contribuente di Cava de’ Tirreni che aveva fatto ricorso incassa intanto il suo risultato, con la dichiarazione di nullità delle intimazioni a pagare. “Il Collegio - si legge nella sentenza - ritiene che la mancata prova della notifica delle cartelle propedeutiche infici la regolarità degli atti impugnati, e pertanto essi devono essere annullati”.

Clemy De Maio

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