CronacaBando industria, scadenza prevista il 30 aprile

Bando industria, scadenza prevista il 30 aprile

Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 7 febbraio 2002 00:00:00

Probabile scadenza del bando industria fissata per il 30 aprile 2002. Proroga certa, al 1° marzo prossimo, dei termini entro i quali richiedere i contributi destinati alle imprese turistiche e commerciali. Sono queste le due principali novità della scorsa settimana in tema di legge 488/92 ed investimenti nelle aree depresse del Paese. Il differimento della scadenza relativa ai bandi commercio e turismo è già stato deciso dal ministro delle Attività Produttive, Antonio Marzano, con un decreto firmato mercoledì 30 gennaio, quindi in extremis rispetto al termine inizialmente previsto del 31 gennaio. A disposizione delle imprese commerciali, il bando in corso stanzia 266 milioni di euro (pari a 515,2 miliardi di lire), 54,2 dei quali riservati alla Campania (104,8 miliardi di lire). Le imprese turistiche potranno contare, invece, su una dotazione finanziaria di 548 milioni di euro (pari a 1.132 miliardi di lire), 101,69 dei quali in Campania (pari a 196 miliardi di lire). La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo riportato in fac-simile, a seconda dei settori di riferimento, sulle circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000 e 900047 del 25 gennaio 2001. Per quanto riguarda, invece, il bando industria, esso è destinato alle imprese dei settori estrattivo, manifatturiero, servizi, edilizia, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua calda. Nel corso di un convegno organizzato nei giorni scorsi a Napoli, la Commissione Agevolazioni Finanziarie dall'Ordine Dottori Commercialisti di Napoli ha chiarito alcuni dubbi circa le modalità di applicazione del bando e la cumulabilità degli incentivi previsti dalla legge 488 con quelli messi a disposizione da altri strumenti agevolativi. In particolare, i contributi in conto impianti 488 e quelli previsti dalla legge Tremonti-bis (detassazione del reddito per il 50 per cento degli investimenti incrementali dell'esercizio rispetto alla media degli ultimi cinque esercizi) sono cumulabili, in quanto scaturiscono da strumenti agevolativi complementari. Stesso discorso della Tremonti-bis anche per altre agevolazioni, quali Dit e Superdit, di pura natura fiscale, che non comportano limitazioni comunitarie. Tornando alla cumulabilità tra incentivi della legge 488 e Tremonti-bis, la misura dell'agevolazione ottenibile con il secondo strumento dovrà essere calcolata tenendo conto degli investimenti al netto dei contributi in conto impianti concessi sugli stessi beni dalla legge 488/92. Per quanto riguarda il credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388/2000, attraverso la circolare del 14 luglio 2000 n. 900315, il Ministero delle Attività Produttive ha confermato il divieto di cumulo delle agevolazioni 488 con tutte quelle previste da leggi che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese sul territorio nazionale, siano qualificabili come «aiuti di Stato», ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato di Roma. Poiché tale credito d'imposta rappresenta un'agevolazione fiscale riservata alle imprese localizzate nelle aree depresse del Mezzogiorno e del Centro Nord, il cumulo è, dunque, vietato. Cumulabile con la Tremonti bis e la 488 è anche la legge Sabatini (n. 1329/65), che prevede un contributo in conto interessi per l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove o di fabbrica. La compatibilità di quest'ultima è, tuttavia, limitata alle modalità operative, vale a dire allo sconto di effetti aventi scadenza fino a cinque anni e garantiti da privilegio sulle macchine, e non anche al contributo in conto interessi. La prospettata, e da più parti auspicata, eliminazione dell'indicatore che rapporta il valore dell'agevolazione massima concedibile rispetto al valore di quella richiesta non riguarderà, comunque, i bandi attualmente aperti.